Assemblea Costituente. Seduta di mercoledì 28 maggio 1947. Discussione sul Titolo V.

Sullo Stato e le Regioni
[...] Vi sono, nelle disposizioni del Titolo V, contrasti notabili di contenuto, per esempio fra l’articolo 109 e gli articoli 110 e 111. Ho sentito con sorpresa criticare in quest’Aula l’articolo 109, che è quello che sancisce il principio della legislazione esclusiva della regione, come se esso distruggesse l’unità del paese. L’articolo 109 in verità non distrugge nulla. Esso è ispirato veramente ai principi della prudenza politica e dello sperimentalismo graduale. L’articolo 109 ci dice invero che la Regione potrà legiferare, e legiferare in modo esclusivo ed autonomo, in modo primario, come anche è stato detto, sui seguenti argomenti: «ordinamento degli uffici ed enti amministrativi regionali». E su che cosa altro potrebbe legiferare una Regione, se non sull’ordinamento dei propri uffici? Dovremmo forse ripetere l’ordinamento di essi da qualche autorità centrale? Distruggeremmo per tal modo qualsiasi concetto di governo locale e di autonomia. «Modificazioni delle circoscrizioni comunali». E chi è miglior giudice di colui che vive sul luogo di come la regione deve essere costruita nelle sue circoscrizioni locali ? Forse è miglior giudice un impiegato del Ministero dell’interno, il quale deve dare la sua sentenza su carte che gli sono inviate dal luogo, senza avere nessuna conoscenza visiva di quelle che sono le circoscrizioni locali ? […] Ma negli articoli 110 e 111 si è oltrepassato il limite della prudenza politica; si è oltrepassato in un modo che io credo pericoloso, pericoloso per sé e per l’esempio che, ad andare ancor più avanti, ci viene da alcuni Statuti che sono già legge vigente per talune regioni italiane: voglio alludere allo statuto siciliano e alle modificazioni che da altre parti sono richieste -come per esempio dalla Val d’Aosta- per andare al di là di quelle enormità medesime già consacrate nello Statuto siciliano. Enormità, ho detto, perché si tratta in verità di cose gravissime alle quali sarà necessario che la Costituente ponga sollecito riparo! Vi è, per esempio, l’articolo 36 dello Statuto siciliano, il quale abolisce praticamente le entrate dello Stato nella Sicilia, poiché dice che «al fabbisogno finanziario si provvede coi redditi patrimoniali della Regione e per mezzo dei tributi deliberati dalla medesima». E fin qui nulla di male. Ma poi è soggiunto: «Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate del monopolio tabacchi e del lotto». Il che significa che allo Stato sono riservate soltanto le imposte di produzione di fabbricazione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del gioco del lotto. Tutto il resto è avocato alla Regione. E allora, di che cosa mai lo Stato può vivere? Se questo principio fosse esteso alla maggioranza o alla totalità delle Regioni italiane (io non vedo perché, una volta che questi privilegi siano dati ad alcune, essi non debbono essere estesi a tutte le Regioni); se questo principio -dicevo- fosse esteso a tutte le regioni, di che cosa potrà vivere lo Stato? […]

Sull’acqua
Altro esempio è quello delle acque pubbliche, dall’articolo 110 attribuite alla regione; pur aggiungendo «in quanto il loro regolamento non incida sull’interesse nazionale e su quello di altre regioni». Non credo affatto alla riserva, che non potrà nella pratica essere applicata. Sarebbe soltanto feconda di dissidii fra l’interesse nazionale e quello regionale. Se guardiamo all’interesse nazionale, una cosa certa è, che oggi sarebbe contrario al progresso economico ed alle esigenze di sviluppo del nostro paese spezzettare l’ordinamento regionale delle acque pubbliche che, in virtù della legge Bonomi, era uno dei vanti della legislazione italiana: una legislazione la quale dichiara che le acque pubbliche appartengono al demanio nazionale, che le concessioni sono temporanee e che alla scadenza del periodo di concessione, stabilito in funzione della necessità di ammortizzare il capitale impiegato, passano gratuitamente, senza alcun indennizzo ed in condizione di perfetta manutenzione, allo Stato. Questa è stata veramente una delle grandi glorie della legislazione italiana antecedente al fascismo e per essa noi dobbiamo ringraziare l’uomo che ha dato il suo nome a questa legge e che sta in mezzo a noi. Noi non possiamo tornare indietro in questa materia e spezzettare nuovamente questa legislazione unitaria, la quale soddisfa le esigenze dell’ ...[continua]

Esegui il login per visualizzare il testo completo.

Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!