Articolo 1
La Donna nasce libera e ha gli stessi diritti dell’uomo. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’interesse comune.
Articolo 2
Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell’Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza alla oppressione.
Articolo 3
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione, la quale non è altro che l’unione della Donna e dell’Uomo: nessun corpo e nessun individuo può esercitare autorità che non provenga espressamente da loro.
Articolo 4
La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto ciò che appartiene altri; così l’unico limite all’esercizio dei diritti naturali della donna, la perpetua tirannia dell’uomo cioè, va riformato dalle leggi della natura e della ragione.
Articolo 5
Le leggi della natura e della ragione proibiscono tutte le azioni nocive alla società: tutto ciò che non è proibito dalle leggi sagge e divine, non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare ciò che esse non ordinano.
Articolo 6
La legge deve essere l’espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente o con i loro rappresentanti alla sua formazione; essa deve essere uguale per tutti. Tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammessi a tutte le dignità posti e impieghi pubblici, secondo le loro capacità e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.
Articolo 7
Non ne è esclusa nessuna donna; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi stabiliti dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa Legge rigorosa.
Articolo 8
La legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e prolungata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne.
Articolo 9
Su ogni donna dichiarata colpevole la Legge esercita tutto il rigore.
Articolo 10
Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni anche di principio, la donna ha il diritto di salire sul patibolo, essa deve avere pure quello di salire sul podio sempre che le sue manifestazioni non turbino l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.
Articolo 11
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna poiché queste libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni cittadino può dunque dire liberamente, io sono la madre di un figlio vostro, senza che un pregiudizio barbaro la forzi a nascondere la verità salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà dei casi stabiliti dalla Legge.
Articolo 12
È necessario garantire maggiormente i diritti della donna e della cittadina; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti e non solo di quelle cui è affidata.
Articolo 13
Per il mantenimento della forza pubblica e per le spese di amministrazione, i contributi della donna e dell’uomo sono uguali; essa partecipa a tutti i lavori ingrati a tutte le fatiche, deve quindi partecipare anche alla distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche, delle dignità e dell’industria.
Articolo 14
Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di constatare da sé o tramite i loro rappresentanti, la necessità del contributo. Le Cittadine possono aderirvi soltanto con l’ammissione di un’uguale divisione, non solo nella fortuna, ma anche nell’amministrazione pubblica e determinare la quantità, l’imponibile, la riscossione e la durata dell’imposta.
Articolo 15
La massa delle donne coalizzata con gli uomini per la tassazione ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione a ogni agente pubblico.
Articolo 16
Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata e non sia determinata la separazione dei poteri, è priva di una Costituzione; la Costituzione è nulla se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione non ha cooperato alla sua redazione.
Articolo 17
Le proprietà sono di tutti i sessi riuniti o separati; esse hanno per ciascuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno può esserne privato come vero patrimonio della natura, se non quando la necessità pubblica legalmente constatata, lo esiga in modo evidente e a condizione di una giusta e preliminare indennità.