Ion Babel è nato il 9 marzo 1982 in Moldavia. Si è trasferito in Italia nel 2003, in cerca di lavoro come tanti altri; ha cominciato in un cantiere edile dapprima come muratore, e successivamente, via via che acquisiva esperienza nonché a seguito di alcuni corsi abilitanti, ha iniziato a svolgere la mansione di installatore di impianti livello cinque. Ha frequentato il corso di sicurezza generale nel 2012, quello specifico nel 2013, e ha acquisito l’attestato di frequenza per piattaforme di lavoro mobili elevabili (con relativo aggiornamento). È quindi formato per i lavori in quota. Dal 2013 si occupa di installare impianti in altezza; è uno di quei lavoratori che vediamo "appesi” su opere verticali o su piattaforme mobili, in sospensione sul vuoto. Ovvio che i dispositivi di prevenzione ed i mezzi adoperati per svolgere tali attività necessitano di essere adeguati all’opera: piattaforme aeree idonee, oppure sistemi di ancoraggio e imbragature sicure, e soprattutto ponteggi ancorati (a prova di ribaltamento) e dotati di tutti i "pezzi” necessari così da costituire un organismo unico saldamente fisso e atto a sostenere eventuali cadute accidentali, spostamenti, scivolamenti o altro.
Il signor Babel è, manco a dirlo, assunto a tempo determinato: pur lavorando da almeno sei anni per il medesimo datore di lavoro, l’imprenditore per cui ha svolto in questo periodo la sua attività ha "mutato” la ragione sociale del rapporto almeno tre volte (il datore di lavoro infatti controlla due ditte diverse e una ha cambiato denominazione) rendendo così possibili ulteriori contratti a tempo determinato senza obbligo di assunzione definitiva. Per intenderci: il limite previsto per i contratti a termine può essere eluso semplicemente mutando appunto la titolarità dell’impresa che esercita l’attività, anche se magari la nuova risulti riconducibile allo stesso ambito di controllo.
Il signor Ion ha quindi continuato a lavorare per lo stesso datore (uno e trino) per più di cinque anni; ha messo su famiglia ed ora ha due figli, nati in Italia, di tre e sei anni; pur avendo un rapporto di lavoro non stabilizzato, era diventato un uomo "di fiducia” in grado di svolgere lavori complessi e rischiosi.

Quel giorno di aprile del 2016, Ion era stato incaricato di isolare le tubazioni aeree di riscaldamento di un capannone industriale, all’altezza di circa cinque, sei metri da terra, quando è caduto, procurandosi una grave frattura bilaterale ai calcagni, al perone ed al capitello radiale, che gli hanno provocato circa sei mesi tra ricovero, inabilità temporanea e cure riabilitative. 
L’Inail ha riconosciuto un danno biologico pari al 28%. Inutile aggiungere che alla scadenza del contratto a termine… questo non è stato rinnovato.
Lo Spisal (Servizio di prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro) competente  ha rilevato numerose incongruenze nella ricostruzione del datore di lavoro, ed ha proceduto, data la gravità dei fatti, a informare, quale organo di polizia giudiziaria, la procura, che ha istruito il processo penale a carico del datore stesso per concorso in lesioni gravi (superiori ai quaranta giorni di prognosi) ottenendone il rinvio a giudizio. In particolare il ponte mobile su ruote sul quale stava lavorando il Babel è risultato privo di alcuni elementi essenziali per la sua sicurezza e stabilità, e ciò ha contribuito a determinare l’evento.
Penalmente è imputabile il datore di lavoro per violazione dell’art. 112 del Testo Unico sugli infortuni. Ma spesso e volentieri nei cantieri i lavori risultano appaltati e subappaltati tra più di una ditta. Nel nostro caso vi era una società committente, proprietaria del luogo, e un’impresa di costruzioni affidataria, che a sua volta aveva affidato i lavori idraulici ad un’altra ditta, la quale aveva appaltato la rimozione e coibentazione dei tubi sul tetto al datore di lavoro del signor Babel. 
Non risponde nessun altro in una organizzazione complessa come quella di un cantiere? Nessuno controlla l’appaltante? In realtà l’art. 26 del Testo unico infortuni disciplina con molta precisione la situazione in cui il datore di lavoro-committente affidi lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo della stessa. In questo caso, la norma pone a carico del datore di lavoro committente cinque obblighi specifici: verificare l’idoneità tecnico-professi ...[continua]

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