Fine giugno 2026. Due casi con caratteristiche similari mi si sono presentati nell’ultimo periodo.
In studio, dove ormai vado poco perché impegnato in altre faccende e anche perché pensionato da anni, chiede un appuntamento in particolare con me una signora, e glielo fisso un sabato mattina, così sono certo che non mi sovrapporrò a eventuali incombenti delle mie giovani colleghe. È un giugno caldo, ma alle nove di mattina, quando dovremmo trovarci, si respira ancora decentemente. Mentre apro le finestre della sala riunioni suona il campanello, in leggero anticipo, vado alla porta e… sorpresa! È una collega di quarant’anni, civilista, che lavora in uno studio con cui non ho molti rapporti; non curano il diritto del lavoro di cui mi occupo io. Avverto la collega, dopo averla salutata, che sto aspettando un appuntamento con una cliente ma… con un filo di imbarazzo mi dice che la cliente è lei! Ci sediamo, le offro un caffè, ed esce la lunga storia di un lavoro che da anni gode in sostanza di uno stipendio sempre uguale, di tempi di lavoro dilatati, di peggioramento di mansioni ed opportunità, in particolare da quando è tornata dalla seconda maternità: viene esclusa dalle cause più importanti, con i clienti comunque sempre gestiti dal “dominus” più anziano (peraltro mio coetaneo ultrasettantenne), e un impatto sull’accrescimento della professionalità ormai nullo. Insomma, dopo ormai 14 anni di lavoro con orari impossibili, sabati e domeniche a volte strappate alla famiglia all’ultimo minuto, trovo corretto -mi chiede- che lei goda solo di un compenso lordo a partita iva mai aggiornato? Non solo, ha scoperto che i suoi colleghi maschi che lavorano presso lo studio anche da meno anni prendono in media anche 5-600 euro in più al mese… 
Ora, dovendo in sostanza ubbidire a tutte le richieste, pena ulteriori esclusioni, mi chiede se non potrebbe addirittura sostenere di essere una dipendente e godere dunque di tutte le tutele connesse (comprese le ferie e la tredicesima e la quattordicesima). Nonché di una retribuzione costituzionalmente adeguata a norma dell’art. 36 (che parla di “retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”). Non si applicherebbe al suo caso il successivo art. 37 dove si dice che “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”?
Poco tempo prima mi aveva contattato un’altra donna che lavora presso una multinazionale tedesca di carrelli elevatori con un’importante filiale nel Veneto. Era da anni divenuta responsabile del settore commerciale, con qualifica di Quadro: stipendio buono, ditta che rispetta l’etica del lavoro, paga anche i quarti d’ora di straordinari, applica pedissequamente il contratto collettivo metalmeccanici. Ottimo, dunque. Piccolo particolare: una sostanziosa parte della retribuzione è legata alla funzione specificamente esercitata (rapporti commerciali con i clienti), per cui se questa viene meno, non può godere di compenso.
Al rientro dalla maternità (era stata a casa il primo anno di vita del bambino, rinunciando a una sostanziosa retribuzione, allo scopo di stare vicino al piccolo -il marito è carabiniere e non gode di permessi particolari) a seguito di una riorganizzazione dell’azienda, la sua funzione di responsabile commerciale viene assunta in capo al Ceo.
Correttamente non è stata licenziata, bensì inserita in una funzione impiegatizia: ovviamente la sua retribuzione in qualità di Quadro continua intatta, ma senza l’indennità di funzione (quota piuttosto importante). Non basta, anche lei ha scoperto che le retribuzioni dei colleghi impiegati, tutti maschi, godono di un premio ad personam che a lei non viene riconosciuto. Infine, ha chiesto di usufruire da tempo di smart working, ma la direzione, pur non avendolo negato, pospone l’autorizzazione continuamente.
Bene. Secondo i dati Eurostat la paga oraria delle donne italiane nelle aziende private è mediamente del 17,4% più bassa rispetto agli uomini. Eppure, nel nostro Paese la disparità di stipendio (oltre che in violazione, come abbiamo visto, dell’art. 37 della carta Costituzionale) è stata definitivamente superata sin dal 1963 dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro. Attualmente la differenza salariale oraria più alta risulterebbe statisticamente nel set­tore bancario e assicurativo (21,8%), nell’immobiliare (21%) e, ...[continua]

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