“Venerdì 20 maggio 2022, intorno alle 16, un mezzo pesante e un’auto sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto lungo via Postumia, a San Pietro in Gù, ai confini con la provincia vicentina. Pesante il bilancio: due morti sul colpo, altri due decessi subito dopo il trasferimento in ospedale. I pompieri, arrivati da Cittadella e Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i feriti dall’auto una Fiat Multipla. Illeso il conducente del mezzo pesante, un vicentino di Romano d’Ezzelino. Da una prima ricostruzione pare che l’auto stesse eseguendo un sorpasso e non abbia fatto in tempo a rientrare nella sua carreggiata. Sul posto sono subito arrivate quattro ambulanze e due elicotteri del 118 per soccorrere gli occupanti dei mezzi, ma per due di loro non c’è stato nulla da fare. I passeggeri della Multipla sono cittadini stranieri e nessuno di loro aveva i documenti: per ora si sa che sono originari del Marocco e che l’auto è intestata a una cooperativa di Cologna Veneta (Verona). Probabilmente si trattava di colleghi che stavano tornando a casa dopo il lavoro. Le indagini sono a carico della Polizia stradale. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni. Sulla dinamica dell’incidente indaga la Polizia stradale”.
La paga riportata sui giornali (Corriere Veneto) per i dipendenti (regolari o no) di Emma Group srl era di 5,5 euro all’ora, per dieci ore al giorno.
Da una breve indagine condotta con l’aiuto di alcuni operatori sindacali si è cercato di ricostruire l’accaduto. L’auto Fiat Multipla che aveva a bordo ben sei lavoratori stranieri, che pare avesse efficiente il solo freno a mano, stava percorrendo il tragitto Cologna Veneta (dove risiedevano i sei lavoratori stranieri oggetto dell’incidente) -San Pietro in Gù, circa 60 km di distanza su di un percorso assai trafficato sia per autostrada che per strade normali. L’auto risultava intestata a una cooperativa, Emma group, in liquidazione, il cui legale rappresentante risulterebbe sotto processo a Verona per caporalato e sfruttamento di manodopera clandestina, libero, dopo avere scontato sette mesi di carcere. I lavoratori deceduti e feriti risulterebbero tutti clandestini. Del processo per caporalato in capo alla cooperativa Emma Group sui giornali o sui media in generale non si è parlato affatto, sino a che non è accaduto questo gravissimo evento. Anche l’ubertoso Veneto sfrutta quindi i lavoratori come siamo tristemente abituati a leggere di talune situazioni del Sud?
Il fenomeno che si palesa ormai da tempo riguarda in particolare (ma non solo, certamente) il settore agricoltura, dove il reperimento di lavoratori a tempo determinato risulta particolarmente difficile a causa sia della contrazione dei flussi di stranieri regolari sia della presenza di intermediari (cooperative fantasma, perlopiù, ma con quasi sempre qualche italiano di mezzo tra commercialisti e/o consulenti del lavoro) che fungono da tramite tra una domanda in crescita e una offerta claudicante. Ma perché il sistema cooperativo appare così permeabile a questi fenomeni? Perché viene usato questo strumento di così nobili origini?
Diversi e concatenati tra loro sono i motivi per cui il lavoro illegale appare preferire questo sistema. Tra i tanti rileviamo che la possibilità di regolamentare ex art. 6 l. 142/01 i rapporti interni evidenzia la possibilità di stabilire le “modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato”.
La disposizione normativa in parola andrebbe interpretata nel senso che, una volta illustrata l’organizzazione aziendale della cooperativa, per ogni articolazione della stessa dovrebbero essere illustrate le modalità con cui saranno svolte le prestazioni lavorative dei soci destinati a essa, cosicché l’astratta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa diviene parametro di riferimento vincolante nella scelta della tipologia di contratto di lavoro che si andrà a stipulare con ogni singolo socio. Cosa diversa, chiaramente, è la verifica in concreto del tipo negoziale riferito al singolo socio, per la quale varranno le regole generali sul controllo del tipo negoziale, così come si è conformato nel concreto suo esplicarsi. Se, infatti, la volontà negoziale contrasta con la dinamica del rapporto, è ...[continua]
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